Il referendum, la giustizia e le parole “sfregiate”

Ha vinto il No! La riforma costituzionale della giustizia è destinata al dimenticatoio. Gli italiani e le italiane, giovani e vecchi, nati in Italia o nati altrove, acculturati e analfabeti, cittadini e abitanti dei borghi più sperduti si sono espressi. E hanno detto che la Costituzione non può essere stravolta. Come avevano fatto nel 2006 e nel 2016. 14.461.074 No (il 53,7 per cento dei votanti) sono un’onda che ha travolto ostacoli, ipocrisie, veri e propri sabotaggi (come la sottrazione del diritto di voto ai fuori sede). Il messaggio, in sintesi, è che la Costituzione è meglio che ce la teniamo com’è, almeno nei punti fondamentali, e che il sistema giustizia in essa disegnato è – non certo perfetto, ma – equilibrato e rende inopportune forzature a colpi di maggioranza. Il discorso sulla Costituzione sarà dunque, per molti anni, chiuso.

Restano un tentativo di ridefinire il ruolo della giurisdizione e lo scontro (spesso aspro) da esso innescato che non possono essere archiviati come una parentesi, chiusa la quale tutto ritorna come prima. In questi mesi sono emersi (o riemersi) temi di fondo che vanno ripresi: per andare avanti e non restare fermi. Lo evidenziano alcune parole, sfregiate e impugnate come clave nella campagna referendaria, da cui occorre partire. Tre su tutte.

La prima parola è “garanzie”, termine evocato nella campagna referendaria in modo per lo più improprio e strumentale. Le garanzie sono le regole del processo che assicurano a chiunque un processo equo ed equilibrato. Diciamolo in modo più esplicito. Senza garanzie non c’è processo, ma solo una sua pallida parvenza. E non ci sono magistrati, ma solo funzionari (categoria rispettabilissima, epperò diversa, per status, per ruolo e per ordinamento da quella degli appartenenti all’ordine giudiziario, almeno nella declinazione costituzionale). Ancora: le garanzie, nel processo, sono poste soprattutto a tutela di chi non ha potere e ha una possibilità limitata di difesa, di chi dissente, dei barbari, dei marginali dei ribelli. Del “nemico interno”. Certo, di esse si avvalgono in egual modo i forti, ma, per loro, non sono l’unica tutela, ché da sempre sono stati i dissenzienti a bruciare sul rogo mentre l’establishment celebrava i suoi fasti. La sottovalutazione delle garanzie ha avuto ed ha effetti devastanti. Li ho visti nella mia quarantennale esperienza di magistrato. Sono entrato in magistratura nel gennaio del 1970. Nei più di cinquant’anni che sono passati da allora il quadro di riferimento della giustizia penale è cambiato profondamente. Si può dire che è cambiato tutto. Il potere di incidere sulla libertà personale è stato sottratto al pubblico ministero e attribuito in via esclusiva al giudice; il diritto dell’indagato di essere informato dell’inizio di un procedimento a suo carico e di essere assistito sin ab initio da un difensore è diventato stringente e assistito da sanzioni di nullità in caso di violazione; è scomparso il mandato di cattura obbligatorio e si sono moltiplicati gli aggettivi per descrivere le condizioni che legittimano la limitazione della libertà personale; sono stati previsti termini stringenti per la custodia cautelare e (anche) per le indagini; è cambiato totalmente il processo, diventato da inquisitorio a (timidamente) accusatorio; l’odiosa espressione “libertà provvisoria” (triste ammissione che ad essere definitiva è solo la detenzione) è uscita dal vocabolario giuridico; c’è stata la riforma penitenziaria e, con essa, è stato travolto il mito della fissità della pena detentiva, a cui sono state affiancate diverse misure alternative; è stato riscritto l’art. 111 della Costituzione stabilendo in dettaglio i princìpi del “giusto processo” e del contraddittorio; sono state introdotte, per mitigare la durezza della custodia in carcere, diverse misure cautelari non detentive. E molto altro. In particolare, nel 1974, c’è stata la più grande depenalizzazione di fatto che si ricordi. Eppure, nonostante ciò, la tutela della libertà personale nel processo (e non solo) è rimasta uno dei punti di maggior sofferenza. Lo dimostrano i numeri che, come noto, hanno la testa dura. Basta un dato. Il 31 dicembre 1969 i detenuti erano 34.852 (e sarebbero diventati 23.190 alla fine dell’anno successivo, dopo l’amnistia)  mentre il 31 dicembre 2025 (meno di tre mesi fa) erano quasi il doppio (63.499) dopo che, il 30 giugno 2010 si era raggiunto il picco di 68.258. E ciò – si badi – senza alcun nesso con gli indici di delittuosità, che sono, negli stessi anni, vistosamente calati (a cominciare da quelli degli omicidi, passati dai 1916 del 1991 ai 319 del 2015).

A fronte di ciò ridurre, di fatto, la questione delle garanzie alla separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, come ha fatto il gruppo dirigente delle Camere penali, è stato ed è – comunque la si pensi sullo status dei magistrati – un errore che ha spaccato il fronte progressista degli operatori del diritto, della giustizia e del carcere, isolando chi non è stato in grado di cogliere la mistificazione di un progetto che coniugava la separazione delle carriere con un incremento a dismisure della legislazione repressiva, con la creazione di un “codice dei briganti” contrapposto al “codice dei galantuomini”, con la trasformazione in ato dello Stato di diritto in Stato di polizia. Si tratta di un errore storico, speculare a quello in cui è incorsa da anni una parte non piccola di pubblici ministeri e giudici che, assecondando una diffusa richiesta della politica, ha privilegiato il perseguimento del risultato al rispetto delle regole. Per molte ragioni: per le mille emergenze che hanno attraversato il Paese, per “salvare lo Stato dai suoi nemici”, per un sistema normativo che spinge in tutt’altra direzione… Ma anche per una insufficiente cultura delle garanzie che ha prodotto prassi processuali disinvolte, misure cautelari applicate in pura funzione di ordine pubblico, motivazioni tautologiche o apparenti, intercettazioni a pioggia e protratte, con espedienti diversi, all’infinito. E ancora, sul piano sostanziale, contestazioni abnormi, dilatazione delle ipotesi di concorso di persone nel reato, uso improprio delle fattispecie associative, anacronistica riproposizione di reati d’opinione e altro ancora. Tutte queste contraddizioni – da varie parti e in vari settori – sono emerse nel confronto referendario: superarle in chiave di effettività delle garanzie può essere il lascito di quel confronto.

La seconda parola chiave, più di ogni altra sfregiata, è “politicizzazione”. La campagna referendaria della destra ha detto con chiarezza che cosa essa intende per politicizzazione: non la frequentazione delle stanze del potere (gradita e praticata come non mai da personaggi di primo piano del fronte del sì, a cominciare dal potente sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, disinvolto protagonista, a seconda delle convenienze, dell’attività giudiziaria e di quella di governo) ma la pratica trasparente della politica delle idee (cioè la partecipazione al dibattito pubblico) e l’indipendenza nell’interpretazione delle norme e nel giudizio, in conformità con quanto previsto dall’art. 101, comma secondo, della Costituzione, che vuole i giudici “soggetti soltanto alla legge” e, dunque, disobbedienti a tutto ciò che legge non è, a cominciare dal pasoliniano “palazzo”, dai potentati economici, dalla stessa interpretazione degli altri giudici. Decodifico: si dice politicizzazione e si intende pluralismo e impegno civile. Magari aggiungendo che il conformismo (spesso chiamato impropriamente “riserbo”) è necessario per dare ai cittadini, potenziali frequentatori dei tribunali, l’apparenza di imparzialità dei suoi giudici.

A questa posizione si sono accodati anche alcuni fautori del No e della stessa magistratura associata. Ebbene, l’esito del referendum non lascia dubbi sull’opinione dei cittadini e fa giustizia anche dell’affermazione secondo cui i magistrati non solo devono essere imparziali ma devono anche apparire tali. Affermazione tanto suggestiva quanto ambigua e fuorviante non chiarendo agli occhi di chi i magistrati devono apparire imparziali. Chiarimento essenziale, a meno che non si pensi che tale apparenza si configuri allo stesso modo per i poveri e per i ricchi, per i giovani e per gli anziani, per le donne e per gli uomini, per i migranti e per i loro sfruttatori, per i lavoratori e per i padroni (pardon, per i datori di lavoro), per gli onesti e per i corrotti, per i costruttori di armi e per gli operatori di pace, per le vittime e per i carnefici. Gli oltre 14 milioni di cittadini e cittadine che hanno votato No hanno detto con chiarezza che vogliono dei magistrati estranei alle stanze del potere e partecipi delle dinamiche sociali. L’auspicio è che anche i settori progressisti della politica e i magistrati in generale accolgano quella indicazioni ed escano dal complesso di inferiorità nei confronti del pensiero dominante (o che si proclama tale).

C’è una terza parola diventata impronunciabile: “correnti”. Tanto impronunciabile che, nel dibattito referendario, ogni confronto è stato invariabilmente e rigorosamente preceduto dalla presa di distanza bipartisan da “correnti” e “correntismo”, individuati come veicoli di degenerazione clientelare e di allontanamento della magistratura dal modello virtuoso che la caratterizzava nel bel tempo antico. Con alcuni corollari, come l’apodittica affermazione che gli incarichi delicati negli uffici giudiziari sono attribuiti in base a sole ragioni di appartenenza, ripetuta come un mantra e impugnata come clava (soprattutto da chi non ha, evidentemente, l’abitudine di guardarsi allo specchio). E omettendo di dire che i vizi clientelari nel nostro Paese sono, purtroppo, diffusi in tutte le burocrazie e che toccano la magistratura da sempre. Da assai prima della nascita delle vituperate “correnti” se è vero che già più di un secolo fa la legge n. 438 del 1908 vietava a giudici e pubblici ministeri di ricorrere alle raccomandazioni di politici o avvocati per ottenere facilitazioni in carriera e che il divieto, pur ribadito, durante il fascismo, da una circolare del guardasigilli Rocco del febbraio del 1930, era sistematicamente violato, al punto che uno dei successori di Rocco, Dino Grandi, si sentì in dovere di richiamarlo con il telegramma-circolare n. 2473 del 7 maggio 1940 in cui si sottolineava la necessità (quantomeno) di evitare il flusso e la permanenza a Roma dei magistrati che assediavano i componenti del Consiglio superiore per tutto il tempo in cui gli stessi erano impegnati negli scrutini o nelle promozioni. Né la situazione migliorò in epoca repubblicana almeno a giudicare dal grottesco ritratto con cui Dante Troisi descrive (in Diario di un giudice del 1955) il collega in lacrime perché, non conoscendo né vescovi né cardinali, non poteva ambire alla “meritata promozione”. Se questo è vero – ed è difficile contestarlo – più che demonizzare le correnti occorrerebbe combattere seriamente il malcostume (prima di tutto con denunce specifiche e circostanziate)…

Ma cosa sono, in realtà, le correnti, questo oggetto misterioso evocato e sconosciuto ai più? Sono delle articolazioni dell’Associazione nazionale magistrati, il “sindacato delle toghe” ricostituitasi all’indomani della caduta del fascismo dopo essere stato costretto all’autoscioglimento, nel 1925, per non allinearsi con il regime. Articolazioni del tutto fisiologiche, essendo normale che ci sia, nella corporazione giudiziaria, una pluralità di opzioni ideali i cui portatori si riuniscono in base alla loro omogeneità. È, del resto, ciò che accade in tutti i sindacati e in tutte le associazioni professionali (di insegnanti, di medici o di avvocati, ma anche di funzionari pubblici e persino di operatori di polizia…). E che accade nelle associazioni di magistrati di tutta Europa. Poi – com’è ovvio – non tutte le correnti sono uguali, come non sono uguali tutti i partiti, tutti i sindacati e tutte le associazioni. Ci sono correnti che hanno il clientelismo nel loro DNA (per lo più quelle che, a parole, lo contestano) e ce ne sono altre che operano in modo rigoroso e corretto. E, dunque? Dunque, occorre distinguere; cioè fare politica, dentro e fuori la magistratura, evitando le campagne qualunquiste (tese in realtà a delegittimare l’associazionismo in quanto tale) da un lato e l’ammucchiata corporativa dall’altro. Se aiuterà a muoversi in questa direzione – rompendo anche qui l’apparente pensiero unico – il confronto referendario, pur sgradevole, non sarà stato inutile.