Il giudice nell’età della Forza

Una cosa, in tema di giustizia penale, le destre al governo l’hanno capita bene. Le riforme, spesse volte, non cambiano il diritto e le regole. Cambiano, però, il contesto nel quale il diritto è chiamato a operare, a essere applicato. Modificano i quadri di mentalità.

Mi pare questa la chiave con cui leggere due interventi recenti del legislatore, tra di loro slegati: la recente modifica dell’art. 98 del codice penale e il c.d. “scudo penale” introdotto dal decreto sicurezza 23 del 2026.

Dal punto di vista strettamente tecnico, entrambe le innovazioni hanno (o dovrebbero avere) una portata limitata. Sul piano politico e simbolico, invece, esse assumono un significato assai più profondo, perché concorrono a costruire un ambiente culturale nel quale il giudice è chiamato a decidere sotto la pressione di essere additato come ostacolo alla forza del popolo: una forza di cui l’esecutivo si rivendica interprete autentico, anche per non lasciare ad altri – in particolare, alla destra più apertamente plebiscitaria – il monopolio della sua rappresentazione.

Partiamo dalla modifica dell’art. 98 del codice penale, che disciplina l’imputabilità del minore. Dal comunicato stampa pubblicato sul sito del Governo, si apprende che il disegno di legge messo a punto nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri introduce una presunzione relativa di capacità di intendere e di volere per chi, al momento del fatto, abbia comunque compiuto quattordici anni e non ancora diciotto. In altri termini, muta il criterio di accertamento: la capacità non deve essere più verificata caso per caso, ma si presume fino a prova contraria, rimanendo esclusa solo quando risulti, sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento, che il minore ne fosse privo al momento di commettere il fatto. A livello tecnico, la realtà dell’aula potrebbe cambiare poco. Basti pensare che, sia con la norma vigente sia con quella futura, il giudice dovrà rispondere comunque a una domanda: il quindicenne autore di reato era o no capace di intendere le conseguenze del reato e, dunque, di risolversi ad agire in maniera lecita? Certo, la riforma accentuerà l’idea della responsabilizzazione precoce, orientando il sistema verso una maggiore presunzione di maturità (e qui cominciano i problemi, sottolineati da Patrizio Gonnella, Interesse superiore. Non si fermano neanche davanti ai bambini, Il Manifesto, 25 luglio 2026), ma l’effetto pratico dovrebbe essere minore di quel che si pensi.

Analoga è la logica dello “scudo penale”, introdotto dal decreto 23 del 2026. La norma non introduce alcuna immunità per chi agisce in presenza di una causa di giustificazione e, tanto meno, per le forze dell’ordine, modificando soltanto la fase iniziale delle indagini. Quando appare evidente una causa di giustificazione, il pubblico ministero può iscrivere il nominativo nel nuovo registro (previsto dagli artt. 335, comma 1-bis.1 e 335 quinquies c.p.p.), evitando l’immediata iscrizione nel registro degli indagati. Nulla, tuttavia, impedisce indagini, processo o condanna. Se emergono elementi di responsabilità, l’iscrizione ordinaria rimane doverosa. Anche qui, pochi cambiamenti nella sostanza.

Insomma, sul piano giuridico le innovazioni sono molto meno rivoluzionarie di quanto la comunicazione politica lasci intendere.

Il problema è che, nel nostro tempo, il diritto non vive più soltanto di norme, né la politica penale si esaurisce nella formulazione tecnica delle leggi. Essa si costruisce anche attraverso messaggi, simboli e parole d’ordine che nascono nei luoghi in cui il potere produce le proprie decisioni – non si può più dire il Parlamento, ridotto a sede di ratifica di decisioni prese altrove – e fuori da essi, negli spazi in cui si forma il consenso e si orienta l’opinione pubblica.

Il legislatore approva norme dal contenuto odioso, ma limitate negli effetti pratici, e le presenta come grandi svolte a favore del popolo minacciato dalla violenza giovanile o a favore di chi usa la forza per difendere e difendersi, dalla polizia per arrivare ai privati con le mani libere. Alimenta l’idea che, finalmente, esista un potere politico disposto a tutelare la sicurezza liberando l’azione repressiva dai lacci del diritto. Quando poi il diritto continua a fare il suo mestiere – cioè a verificare, fatti, proporzione, maturità, colpevolezza – inevitabilmente appare come un ostacolo, un nemico.

È qui che emerge il tratto forse più insidioso e delicato. La politica costruisce un orizzonte nel quale la forza e la repressione sono rappresentate come valori in sé. Il giudice, invece, continua a fare ciò che ha sempre fatto: verificare se quella forza e quella repressione (la violenza della polizia, il carcere per il minore) fossero necessarie, proporzionate, giustificate. La giurisdizione viene collocata, quasi inevitabilmente, nella posizione dell’antagonista. Ogni proscioglimento di minore per immaturità o condanna di agente di polizia diventerà la prova tangibile di una magistratura ostile. 

La destra, poi, ha capito che la politica penale non coincide solo con gli interventi sul codice penale. Conta ciò che avviene fuori dal Parlamento.

La rapidissima iniziativa ministeriale per ottenere la grazia di Mario Roggero, le continue richieste pubbliche di clemenza, le proposte legislative nate sull’onda emotiva del caso, la campagna mediatica e politica contribuiscono a lanciare un messaggio preciso, che non riguarda soltanto la messa in discussione di una sentenza definitiva. Riguarda il modello di cittadino da celebrare. L’eroe, abbia o meno la divisa, è chi reagisce con violenza al nemico.  In questo ambiente culturale, viceversa, deve essere sospettato chiunque pretenda che quella violenza sia sottoposta alle regole dello Stato di diritto.

A venire in questione, nella politica penale della destra, non è solo la riforma in senso odioso delle norme. Certo, ci sono norme che, una volta toccate, cambiano radicalmente la realtà, come quelle riguardanti le madri in carcere o eventuali (e minacciati) abbassamenti dell’età per essere imputabili.

Quello che più colpisce, ad oggi, è il tentativo di ridefinire il significato stesso del diritto. Nella tradizione costituzionale, il diritto è orizzontalità che si impone sulla verticalità (Tommaso Greco, Sulle regole (e sul caso Roggero): il diritto non è mai uno strumento del potere, Avvenire, 19 luglio 2026), regole che limitano o eliminano la forza. Nel racconto delle destre di governo, in America come da noi, tutto questo è derubricato a ostacolo alla violenza sempre legittimata dalla volontà politica. Il giudice diventa colui che frena. È questo il risultato più significativo di riforme che, considerate isolatamente, non paiono idoneo a produrre sconvolgimenti.

Come reagiranno i giudici al mutamento sempre più rapido e irreversibile del contesto simbolico e culturale? Tre considerazioni.

La prima è che non basta invocare la schiena dritta dei giudici come se fosse una loro caratteristica antropologica. L’indipendenza è una virtù civile in quanto pratica difficile e collettiva, costruzione costituzionale che si alimenta di garanzie, di cultura istituzionale e ordinamentale. Nella realtà di tutti i giorni, al contrario, assistiamo alla sommatoria di due fattori pericolosi: la delegittimazione sistematica e sguaiata delle decisioni sgradite al potere e, contemporaneamente, un ordinamento giudiziario che, sia pure per ragioni nobili (ma anche le migliori intenzioni subiscono l’eterogenesi dei fini), accentua la verticalizzazione della magistratura, amplia il potere dei dirigenti, rafforza la dimensione sanzionatoria. Il messaggio che si produce, anche qui, è inevitabile: restare indipendenti è più faticoso. Il punto in caso di cedimento diventa anche un altro. Non è soltanto che il giudice possa essere direttamente condizionato nei casi più esposti, quelli che entrano nel circuito mediatico e politico. È anche, e forse soprattutto, che egli è indotto a recepire il contesto come dato di normalità e ad applicarlo inconsapevolmente in molte altre vicende, meno visibili e non investite da attenzione pubblica. Il controllo giudiziario, in questo modo, non viene indebolito solo nei processi simbolicamente più rilevanti, ma rischia di essere progressivamente rimodellato nella pratica quotidiana: per accumulo, per abitudine, per adattamento silenzioso. È qui che il mutamento del clima culturale produce un effetto moltiplicatore, perché estende la sua influenza ben oltre i casi che lo hanno generato e finisce per incidere sul modo ordinario di valutare i fatti che entrano nei giudizi.

Vi è poi un’altra cosa di cui i giudici devono tenere conto. Prendiamo il caso di Abderrahim Fakir, morto a Bologna, nel quartiere Pilastro, durante un intervento di polizia seguito a una segnalazione per uno stato di agitazione. Secondo le ricostruzioni e i filmati disponibili, l’uomo è stato immobilizzato a terra, a pancia in giù, da due agenti di polizia, con l’intervento anche di una terza persona che gli teneva ferme le caviglie, mentre erano presenti i sanitari del 118.

Le indagini dovranno chiarire se le modalità del contenimento abbiano inciso sul decesso, anche alla luce dei primi accertamenti medico-legali, che hanno indicato la necessità di approfondire il possibile soffocamento. Si tratta di una dinamica che, pur nella diversità dei contesti, richiama inevitabilmente alla memoria il caso di George Floyd e il tema del limite che lo Stato deve sempre imporre all’uso della forza quando ha tra le sua mani i corpi delle persone. La vicenda si è collocata immediatamente dentro la tensione tra forza e regole e il dibattito pubblico si è rapidamente schiacciato sulla pretesa della piena legittimazione dell’operato degli agenti. Il caso ha anche costituito la prima applicazione, pubblicamente nota, della nuova disciplina dello scudo penale: la Procura ha utilizzato il nuovo modello 45 bis nei confronti dei poliziotti, con la cura di precisare che ciò non equivale a una valutazione definitiva di liceità della condotta.

Ora, lungi dal voler sostenere che la Procura abbia subito quel clima, il racconto serve per mettere in risalto un ulteriore profilo. I magistrati, e prima ancora gli uffici requirenti, possono restare esposti non solo ai simboli della politica, ma anche ai simboli del rito. Iscrivere un fatto in un determinato registro, collocarlo sotto la protezione lessicale e procedurale di quello che insistentemente viene chiamato “scudo”, non è mai un gesto neutro sul piano simbolico: produce un primo ordine di senso, orienta le aspettative, consegna all’esterno l’immagine di una possibile giustificazione già intravista. Fare marcia indietro, ove gli accertamenti successivi lo imponessero, è doveroso, ma nel frattempo il segno iniziale ha già circolato, si è sedimentato nel discorso pubblico e si è sommato agli altri simboli che circondano la vicenda: la forza come difesa, l’agente come soggetto da proteggere, il controllo giudiziario come sospetto di ostilità. È così che i simboli si accumulano, si rinforzano a vicenda e finiscono per rendere più gravoso, anche per la giurisdizione, restare semplicemente fedele al proprio metodo.

Vi è, infine, una terza considerazione. Se il problema è il contesto culturale, esso non si contrasta soltanto denunciandone gli effetti o confidando nella tenuta individuale dei giudici. Si contrasta costruendo un contesto opposto: un diverso senso comune, un’altra idea di sicurezza, una cultura dei limiti, della proporzione, della dignità della persona e del controllo della forza.

Ed è proprio qui che si misura la difficoltà di una risposta dal basso, capace di produrre davvero una cultura diversa. Il pensiero democratico e progressista, troppo spesso, non oppone al paradigma della sicurezza punitiva una visione alternativa, ma soltanto una sua versione attenuata: una sicurezza più mite, una repressione più sorvegliata, una forza meno esibita. Ma, se il punto di partenza resta quello, cambia poco: non sarà zuppa, ma resta pan bagnato.