La magistratura nei sistemi costituzionali: tutela del potere o garante di diritti?

di Federico Losurdo,
associato di diritto costituzionale pubbliconell’Università di Urbino Carlo Bo

1. La magistratura come una delle forme dell’esercizio della sovranità

È pernicioso parlare di “riforma” in materia di giustizia, se non si parte dai principi fondamentali. E segnatamente da una concezione del ruolo della Magistratura che risale ad un’autorevole linea di pensiero, che va da Vezio Crisafulli a Gaetano Silvestri[1]. Una concezione secondo la quale la Magistratura costituisce una delle molteplici “forme” in cui si esercita la sovranità popolare. L’idea retrostante è che la sovranità popolare possa essere ricondotta ad un rapporto di rappresentanza diretta tra lo Stato-soggetto, il “rappresentante”, e il popolo, il “rappresentato”. Tutte le potestà statuali, esplicazioni delle diverse funzioni, emanano da un’unica fonte di legittimazione, al tempo stesso giuridica e politica. Le funzioni dello Stato non sono altro quindi che forme (o, se si vuole, mezzi) dell’esercizio della sovranità popolare. La fonte originaria di questo rapporto di rappresentanza necessaria è la Costituzione che pone limiti tanto allo Stato-soggetto, quanto al popolo. In questa chiave, la “spendita del nome” del rappresentato è concretata nel caso della funzione legislativa dal divieto di mandato imperativo (art. 67 Cost.[2]) e nel caso della funzione giurisdizionale dall’art. 101 Cost., per il quale «la giustizia è amministrata in nome del popolo». 

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