I testi qui pubblicati sono certamente un omaggio a due giuristi e magistrati di grande valore come Giuseppe (Pino) Borré e Carlo Verardi. Ma non sono solo questo. Si trovano infatti, in essi, tracce della storia che sta alla base dell’associazione che porta i loro nomi, una storia in cui una parte della cultura (anche giuridica) del paese ha tentato di democratizzare il diritto e le istituzioni e di ribaltarne il ruolo tradizionale di strumenti del potere. Un assalto al cielo riuscito, inevitabilmente, solo in parte ma che ha dato frutti importanti e che, in ogni caso, continua.

I due articoli di Borré sono dedicati al sistema giudiziario e a Magistratura democratica, il gruppo di giudici e pubblici ministeri che maggiormente ha contribuito al processo di cambiamento.

Il primo (Magistratura e Costituzione dalla continuità al nuovo), scritto nel 1993, è un affresco rapido ma di straordinaria efficacia della vicenda storica dell’istituzione giudiziaria e dei passaggi che l’hanno caratterizzata: l’intima consonanza di una magistratura gerarchicamente ordinata e falsamente neutrale con il fascismo, la continuità istituzionale tra fascismo e Stato repubblicano, la sordità della magistratura alle istanze di rinnovamento (sia nelle scelte giurisprudenziali che nell’elaborazione teorica), il ruolo di conservazione della Corte di cassazione (a partire dalla “manipolazione” effettuata distinguendo le norme costituzionali in “precettive” e “programmatiche”) e poi i fermenti di novità degli anni Sessanta (gli incidenti di costituzionali, l’interpretazione come scelta, l’abolizione della carriera, il Consiglio superiore della magistratura…) sino a “Tangentopoli” (stagione allora ancora in corso, «da non mitizzare perché il risanamento di un paese non può venire soltanto dalla giurisdizione, ma tuttavia ‘indispensabile’ e resa possibile solo da quella ‘anomalia italiana’ che è l’indipendenza di tutti i magistrati, non solo giudicanti ma anche requirenti, dal potere politico”). Borrè non si limita, peraltro, a descrivere un percorso, sottolineando i (rilevanti) risultanti raggiunti. Più che uno storico è un osservatori politico lucido e appassionato; e, dunque, guarda avanti, alla necessità di non fermarsi ché «accanto ai magistrati che hanno introdotto nella loro funzione elementi di democrazia e di modernità vi sono stati quelli che con le più varie manipolazioni hanno coperto il ‘potere’, offrendo alle storture di questo comodi ‘porti delle nebbie’. È vero poi che il Consiglio superiore della magistratura ha tutelato l’indipendenza dei magistrati, toccando non raramente momenti alti, come il coerente atteggiamento tenuto contro i poteri occulti a cominciare dalla P2, ma è anche vero che, in altre occasioni, esso si è smarrito in indecifrabili rissosità interne, come quando si è trattato, alla fine degli anni ’80, di affrontare il problema degli uffici giudiziari siciliani e di sorreggere i magistrati migliori che in essi operavano».

Il secondo articolo (Le scelte di Magistratura democratica), precede in realtà, temporalmente, quello appena ricordato. È, infatti, la relazione introduttiva a un seminario risalente al 1992 di Magistratura democratica, gruppo di cui Borré è stato a lungo esponente di primo piano e presidente: un testo in cui la memoria personale si intreccia con la rivendicazione del ruolo di Md nel dare un senso diverso all’istituzione giudiziaria. Perché è nata Magistratura democratica si chiede Borré? Per due ragioni complementari, spiega: «da un lato, il rifiuto del conformismo, come gerarchia, come logica di carriera, come giurisprudenza imposta dall’alto, in una parola come passività culturale; dall’altro, il sentirsi dalla parte dei soggetti sottoprotetti, e sentirsi “da questa parte” come giuristi, con le risorse e gli strumenti propri dei giuristi». Per perseguire questi obiettivi si consumò uno scisma nella cittadella della giurisdizione, gettando un ponte verso l’esterno, verso la società, verso i soggetti più deboli. E ciò produsse una reazione rabbiosa, condensata nell’accusa a quei magistrati di fare politica, di avere perduto imparzialità, di essere indebitamente entrati nello scontro. Da allora la società è cambiata profondamente ma quelle accuse, pur strumentali e infondate, sono rimaste ferme. Di esse fa giustizia Borré fissando in modo icastico il senso della politicità dei giudici democratici: «È la politicità che discende dall’art. 101 Costituzione, la norma per la quale i magistrati (dico i magistrati e non i giudici perché congiuntamente considero anche l’art.112 Costituzione) “sono soggetti soltanto alla legge”. È una norma che non significa ritorno ai vecchi miti dell’onnipotenza della legge e del giudice “bocca della legge”, perché l’accento, in essa, cade sull’avverbio “soltanto”, e dunque, prima ancora che la fedeltà alla legge, essa comanda la disobbedienza a ciò che legge non è. Disobbedienza al pasoliniano “palazzo”, disobbedienza ai potentati economici, disobbedienza alla stessa interpretazione degli altri giudici e dunque libertà interpretativa. Quindi pluralismo, quindi legittima presenza di diverse posizioni culturali e ideali all’interno della magistratura. D’altra parte, che cos’è il pluralismo delle idee se non il sale dell’indipendenza, che la fa essere confronto responsabile e non soggettivismo e casualità? E ancora, che senso avrebbe il principio del giudice naturale se i giudici fossero tutti uguali e non invece portatori di “legittime diversità”?».

Quella di Carlo Verardi è una generazione diversa. Negli anni Novanta l’eresia è ormai stata consumata e l’attenzione si è spostata altrove: su come consolidare – a livello legislativo e a livello giurisprudenziale – la tutela dei soggetti deboli, inverando il principio di uguaglianza fissato nell’articolo 3 della Costituzione e su come assicurare un’unità tra i giuristi che si andava spezzando. A questi temi si riferiscono i due articoli qui pubblicati.

Il primo (I cinquant’anni del codice civile e i diritti del cittadino consumatore) solo all’apparenza affronta  un tema limitato e di carattere prevalentemente tecnico. In esso, infatti, Verardi tratta sì del cittadino consumatore, ma lo assume a prototipo dei soggetti deboli a cui la giurisdizione civile – suo campo principale di studio e di impegno – deve assicurare l’effettivo godimento dei diritti costituzionali, troppo spesso negati: operazione – continua, con una impostazione che sarà, per lui, una costante – che non ha possibilità di successo senza una reale collaborazione tra avvocatura, dottrina e magistratura. Nel pieno della stagione di Tangentopoli, Verardi va contro corrente, segnalando che il diritto penale – in quegli anni  particolarmente in auge – riguarda la patologia della società mentre la sua fisiologia, i rapporti tra le persone e la tutela di quelle più deboli hanno a che fare con il diritto civile. Un settore del diritto più che mai segnato dai rapporti di forza che vorrebbero relegare la giurisdizione al ruolo di «piccola provincia nei conflitti tra le imprese» e collocare l’avvocatura al margine dei grandi cambiamenti in atto rendendola sempre più preposta «a pratiche e non a cause».

L’attenzione alla necessaria integrazione tra giudici e avvocati si sviluppa ulteriormente nel secondo articolo, risalente al 1997 (Il reclutamento e la formazione dei magistrati e degli avvocati). Mentre la giurisdizione è in sofferenza crescente i suoi attori, anziché esprimere uno sforzo propositivo comune, si abbandonano a una conflittualità esasperata. Verardi ne descrive, con lucidità, le ragioni: «Le principali cause delle ostilità che oggi dividono magistrati ed avvocati [stanno] in due vizi d’origine dei rispettivi mondi: da un lato l’esplosione demografica dell’avvocatura (circa 85.000 avvocati e 100.000 praticanti), che ha provocato in ampi settori lo scadimento della professione e una disattenzione per i problemi che riguardano l’amministrazione della giustizia. Dall’altro la chiusura burocratica della magistratura. Questa è riuscita a difendere il fondamentale valore dell’indipendenza e ad affermare, in via di interpretazione evolutiva o attraverso il controllo diffuso di costituzionalità, princìpi di grande rilievo democratico ma non ha saputo costruire un credibile contrappeso, sul piano dei controlli di professionalità, all’abbattimento delle gerarchie». Come uscirne? «La strade del confronto è obbligata, se è vero che non c’è imparzialità autentica se il giudice non si trova di fronte a liberi avvocati e che non vi è indipendenza degli avvocati senza una effettiva indipendenza del potere giudiziario». La prospettiva indicata da Verardi non è stata adeguatamente percorsa nei decenni successivi né dai magistrati né dagli avvocati, ma resta l’unica praticabile, insieme al consiglio conclusivo dell’articolo: «Credo che i libri di Piero Calamandrei giudici e avvocati li dovrebbero sempre tenere sul comodino».

Livio Pepino

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