Viene approvata anche in Italia la riforma del codice penale, secondo cui commette violenza sessuale chiunque “compie o fa compiere atti sessuali a una persona senza il consenso libero e attuale della stessa”: è stato eliminato il riferimento alla violenza ed alla minaccia come elemento necessario del reato. E’ dunque l’accordo del partner che esclude che si commetta un crimine nel compiere l’atto sessuale: un accordo chiaro ed inequivoco, che non si modifica per tutta la durata dell’incontro. Perché ci sia il reato, non serve la costrizione fisica, e non è nemmeno necessario che sia stato espresso un rifiuto: basta che la vittima non abbia chiaramente e liberamente manifestato di essere d’accordo. E’ l’ipotesi di chi subisce un atto sessuale mentre dorme, oppure mentre è incosciente per uso di alcol o stupefacenti: ma non solo. Il reato c’è anche quando la vittima resta inerte, immobile, e non reagisce: è escluso solo quando il partner ha esplicitamente acconsentito all’atto sessuale.
A questa conclusione erano in realtà già arrivati i giudici italiani, e non solo, che devono comunque interpretare la lettera della legge per evitare che ne derivi ogni conseguenza irrazionale o ingiusta: sono stati condannati, in Francia, tutti gli uomini che hanno abusato di Giséle Pelicot, per anni sedata pesantemente dal marito che la “cedeva” a sconosciuti perché ne abusassero. Letteralmente, a quegli uomini non si richiedeva di commettere “violenza fisica”, contro un corpo inanimato: ma nessuno di loro poteva non rendersi conto che la donna era completamente priva di esprimere la sua volontà.
Non si tratta solo di sostituire le parole, ma di spostare l’attenzione da chi subisce, a chi invece aggredisce: non sarà più la vittima a dover provare di avere reagito, ma il colpevole a dover dimostrare che l’atto era liberamente voluto da entrambi. Un rovesciamento di prospettiva che ci fa fare un passo avanti nella difesa delle vittime di violenza.